Art. 4.
(Concessione della cittadinanza).

      1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, ai soggetti di seguito indicati e in possesso del requisito reddituale, non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, come determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

      2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

          «f) allo straniero che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni, riducibili a cinque in caso di superamento di uno specifico corso di integrazione, e non abbia trascorso all'estero più di quattrocentocinquanta giorni nel quinquennio o novanta giorni nell'anno antecedente alla presentazione della domanda».

      3. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, della pubblica istruzione e per i diritti e le pari opportunità, definisce con regolamento i contenuti, le modalità di organizzazione e di erogazione degli specifici corsi di integrazione previsti.
      4. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana è richiesta la rinuncia alla cittadinanza di origine».